Whistleblowing
Segnalazione
di illeciti o violazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs 24/2023
Informazioni
per i segnalanti
Il D. Lgs
24/2023 – “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che
segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti
la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni
normative nazionali” nel recepire le
indicazioni della Direttiva europea, garantisce la protezione dei soggetti che
effettuano segnalazioni di comportamenti illeciti o violazioni, sia in termini
di riservatezza che di tutela da qualunque tipo di ritorsione o punizione.
La segnalazione può essere effettuata tramite il “canale interno” attivato
presso la cooperativa oppure attraverso il “canale esterno” di segnalazione
attivato presso ANAC che può essere utilizzato solo al ricorrere di alcune
condizioni.
In aggiunta ai due canali di segnalazione descritti, il legislatore ha
previsto anche la possibilità di effettuare la “divulgazione pubblica” al
ricorrere di particolari situazioni.
Per segnalazione si intende qualsiasi
comunicazione riguardante possibili irregolarità e/o comportamenti illeciti,
commissivi o omissivi che costituiscono violazioni, anche sospette, delle
normative nazionali o europee.
Possono quindi essere segnalati:
Ø illeciti
amministrativi, contabili, civili o penali;
Ø condotte
illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni del
modello di organizzazione e gestione e del Codice Etico adottato dalla
Cooperativa
Ø comportamenti
discriminatori, abusi o violenze di genere o altre violazioni
Ø illeciti
che rientrano nell’ambito di applicazione di normative europee o nazionali
Ø atti
od omissioni che ledono gli interessi finanziari nazionali o europei o il
mercato interno
Ø atti
o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni
nazionali o europee
È indispensabile che la
segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la
corretta analisi da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le
segnalazioni; pertanto,
la segnalazione deve contenere:
·
le circostanze di tempo e di luogo
in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
·
la descrizione del fatto;
·
le generalità o altri elementi che
consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
In assenza degli elementi sopra
indicati, la segnalazione viene archiviata per mancanza dei dati che
costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione stessa.
Le segnalazioni devono essere fatte
con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune,
rientrare nelle tipologie di irregolarità, illeciti e/o violazioni per cui il sistema
è stato implementato.
La segnalazione, che può essere presentata anche attraverso il
modello allegato, deve essere inviata o presentata con le seguenti modalità:
-
mediante invio di una mail all’indirizzo di posta elettronica: segnalazioni@anatro.it : nel caso si utilizzi questo
canale, per proteggere l’identità del segnalante, è necessario attivare una
casella di posta anonima apposita e crittografata (ad es. attraverso il
servizio di https://proton.me/it/mail
).
-
a mezzo posta ordinaria, utilizzando le seguenti precauzioni: una
prima busta contenente i dati identificativi della persona segnalante; una
seconda, con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi dalla
segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa
che rechi all’esterno la dicitura: “Riservata personale” indirizzata
OdV
– riservata personale
Il Brutto Anatroccolo Società cooperativa sociale
Via Pian di Sco, 60 - 00139 ROMA
È anche possibile richiedere un incontro personale con l’OdV
previo appuntamento fissato telefonicamente.
Le informazioni ricevute saranno trattate dal
destinatario, debitamente formato ed esplicitamente autorizzato, con la massima
riservatezza rispetto al segnalante, alle persone oggetto della segnalazione ed
al contenuto della segnalazione.
L’identità del segnalante e
qualsiasi altra informazione da cui si possa evincere, direttamente o
indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso
espresso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a
ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a
trattare tali dati.
L’identità del segnalante è
protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, ivi compreso
l’eventuale trasferimento delle segnalazioni ad Autorità competenti, in linea
con quanto previsto dal d.lgs. 24/2023, salvo i casi in cui, in seguito a disposizioni
di legge, l’anonimato non possa essere mantenuto.
Anche in questi casi, comunque, l’identità
del segnalante può essere rivelata esclusivamente dopo:
(i)
comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione
dei dati relativi alla sua identità
(ii)
consenso esplicito e scritto del segnalante:
L’OdV cura l’archiviazione di tutta la
documentazione a supporto della segnalazione al fine di garantire la
tracciabilità e la riservatezza delle segnalazioni.
La documentazione inerente alla
segnalazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario al suo
trattamento e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di
comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto
degli obblighi di riservatezza e del principio di limitazione.
Al di fuori
dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, il segnalante che,
nell'interesse dell'integrità della cooperativa, effettua una segnalazione di
condotte illecite o di comportamenti contrari alle regole adottate di cui sia
venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può subire comportamenti ritorsivi o
puntivi.
Si intende per
ritorsione “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o
minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può
provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in
via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.
Il segnalante che ritenga di essere sottoposto a comportamenti
ritorsivi per aver effettuato una segnalazione di illecito, deve darne notizia
circostanziata esclusivamente ad ANAC; le
comunicazioni di ritorsioni sono trasmesse ad ANAC attraverso il modulo della
piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale della stessa.
Informazioni di dettaglio sulla gestione delle segnalazioni sono
trattate nella procedura interna: Gestione delle segnalazioni, messa a
disposizione di tutto il personale.